Articolo 4 -
In aggiunta ai casi precedenti -disciplinate negli articoli 2 e 3,
il farmacista può consegnare il medicinale richiesto in caso di
esibizione da parte del cliente di documentazione di dimissione
ospedaliera emessa non oltre i due giorni precedenti, dalla quale
risulti prescritta o raccomandata la prosecuzione della terapia
con il farmaco richiesto. In tali ipotesi è ammessa la consegna
anche di medicinali iniettabili (art. 6).