Articolo 7

Il farmacista predispone un apposito registro apponendo su ogni pagina
il numero progressivo, il timbro e la firma, su cui annota la consegna
dei farmaci effettuata ai sensi del presente decreto, riportando:

- il nome del farmaco;

- le iniziali del paziente;

- la condizione, tra quelle previste dagli articoli 2, 3 e 4, che ha
dato luogo alla consegna del farmaco.

A tale proposito si fa presente che non è stato previsto un modello
“ufficiale” di registro e, pertanto, spetta al titolare o al direttore
della farmacia regolarsi in merito, fermo restando l’obbligo di
rispettare le modalità di registrazione sopra riportate.